La Corte di Cassazione civile, sez. I, con l’ordinanza del 16 giugno 2023, n. 17273, in tema di concordato preventivo, sancisce il principio secondo cui il Tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).
Concordato preventivo: verifica (ECONOMICA) diretta (E NON SOLO GIURIDICA) del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura
« La tutela del consumatore nell’esecuzione forzata. Le Sezioni Unite della Cassazione civile si pronunciano sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (sentenza n. 9479/2023)
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